Statuto AIR

Esplora gli articoli dello Statuto dell’Accademia Italiana di Roncologia, che ne definiscono struttura e finalità.

Questa pagina illustra dettagliatamente lo statuto dell’Accademia Italiana di Roncologia (AIR), descrivendo i vari articoli che regolano la composizione, gli scopi, i membri e le norme interne.

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita una associazione denominata “Accademia Italiana di Roncologia” – AIR

L’associazione ha sede presso la sede lavorativa del Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo. Attualmente, quindi, presso il Centro Diagnosi e Cura della Roncopatia di Auxologico Capitanio, via Mercalli 30 , Milano.

L’associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Attività

L’associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

  1. promuovere un congresso biennale e almeno un evento scientifico annuale di Roncologia, Roncochirurgia  e Medicina del sonno che coinvolga gli specialisti Otorinolaringoiatri, Pneumologi, Chirurghi Maxillo-facciali e colleghi di discipline affini nonchè medici di medicina generale e laureati in professioni sanitarie affini: logopedisti, dietologi, fisioterapisti
  2. sviluppare la formazione e la ricerca scientifica nell’ambito della medicina del sonno della roncologia e della roncochirurgia
  3. incentivare la formazione e la partecipazione attiva dei colleghi più giovani.
Articolo 3 – Associati

Possono essere ammessi all’associazione, con la qualifica di associati ordinari (i quali godono dell’elettorato attivo e passivo) gli Specialisti di Otorinolaringoiatria, di Audiologia e Foniatria, delle discipline affini ed i cultori della materia, il cui curriculum scientifico e le attività cliniche siano prevalentemente orientati alla MEDICINA DEL SONNO ALLA RONCOLOGIA E ALLA RONCOCHIRURGIA, nonchè i Dottori di Ricerca in discipline congrue con gli scopi dell’associazione.

I laureati delle professioni sanitarie di LOGOPEDIA, DIETOLOGIA E FISIOTERAPIA possono essere ammessi all’associazione, con la qualifica di associati aggregati, e sono privi di elettorato attivo e passivo.

Sono associati fondatori coloro i quali hanno aderito all’associazione entro la data del 30 settembre 2024.

Gli associati fondatori ed gli associati ordinari hanno gli stessi diritti ed obblighi.

Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica spediti al presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal giorno stesso in cui perviene al presidente del Consiglio Direttivo la lettera contenente la volontà di recesso. Aderendo all’associazione il nuovo associato accetta senza riserve lo statuto dell’associazione.

Gli associati cessano di appartenere all’associazione in casi di:

  1. morte o sopravvenuta incapacità.
  2. dimissioni volontarie;
  3. morosità di tre anni nel versamento della quota associativa;
  4. delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso di cui alla lettera d) l’associato può ricorrere al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 10 (dieci), che deciderà in via definitiva.

Articolo 4 – Diritti e doveri degli associati

L’adesione alla associazione si perfeziona con il versamento di una quota sociale il cui ammontare viene stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.

Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato entro l’anno sociale in corso; può essere effettuato in sede congressuale.

Gli associati non in regola con la quota sociale saranno considerati morosi per un periodo di tre anni, durante il quale potranno regolarizzare la loro posizione con il pagamento delle quote arretrate. Dopo tale periodo gli stessi saranno considerati decaduti.

Articolo 5 – Organi dell’associazione
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • l’Assemblea degli associati;
  • Soci Fondatori;
  • il Collegio Arbitrale.
Articolo 6 – Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da dieci (10) membri, che durano in carica due anni, fatta eccezione per quanto di seguito indicato per la carica di Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea degli associati, la quale procede anche alla nomina del Segretario, che può essere rinnovato per un solo mandato.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, organizzatore del Congresso, che dura in carica due anni e il Tesoriere, che dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinnovato per un solo mandato.

La carica di Presidente può cumularsi con quella di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta l’anno durante il Congresso o evento scientifico Annuale.

Il Consiglio Direttivo si può riunire in via straordinaria:

  • ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con comunicazione (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica) indicante il giorno, la sede e l’ordine del giorno, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza.

I compiti del Consiglio Direttivo sono;

  • procedere all’approvazione del verbale della precedente riunione del

consiglio direttivo;

  • assistere il Presidente nell’organizzazione delle attività scientifiche e formative;
  • valutare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal tesoriere;
  • determinare il programma di lavoro annuale in base alle linee di indirizzo del Presidente;
  • autorizzare o respingere le attività e le spese proposte dal Segretario, dal Tesoriere o dai singoli componenti del Consiglio;
  • nominare i componenti del collegio arbitrale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti ed è validamente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

  1. che siano presenti il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, da scegliersi tra figure eminenti del panorama otorinolaringoiatrico  italiano, il quale avrà diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 7 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente per il biennio successivo, il Tesoriere per il quadriennio successivo e propone all’Assemblea il Segretario ad ogni scadenza di mandato. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell’associazione. Il Presidente indica il tema e la sede del convegno annuale o evento scientifico  di cui assume la responsabilità scientifica, organizzativa ed economica.

Sono a carico del Presidente la cura e la stampa della eventuale relazione annuale, che viene distribuita ai partecipanti al convegno, a stampa o in formato elettronico.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente spettano al membro anziano di età del consiglio direttivo.

Articolo 8 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario assiste il Presidente nei suoi compiti organizzativi, redige i verbali delle assemblee, aggiorna l’elenco degli associati e mantiene la corrispondenza con gli Associati.

Il Tesoriere incassa e custodisce le quote sociali essendo il rappresentante legale del c/c postale e/o del c/c bancario sui quali esse vengono versate, relaziona il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea sullo stato economico dell’associazione.

La Segreteria dell’associazione ha sede presso il domicilio del Segretario.

Articolo 9 – Assemblea

L’assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati (fondatori e ordinari).

Si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, durante il Congresso della associazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea si può riunire in via straordinaria:

  • ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, convocata dal Presidente con comunicazione (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica) indicante il giorno, la sede e l’ordine del giorno, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata;
  • su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati;

Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo che per le deliberazioni modificative dello statuto, che richiedono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

Sono ammesse deleghe in numero massimo di due (2) per ciascun associato. I compiti dell’assemblea sono:

  • procedere all’elezione dei 10 (dieci) componenti del Consiglio Direttivo;
  • procedere all’elezione del Segretario;
  • procedere all’approvazione del verbale della precedente Assemblea;
  • procedere all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
  • procedere all’approvazione del o al rigetto delle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • il tutto dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.
Articolo 10 – Collegio Arbitrale

Il Collegio arbitrale è costituito da tre associati, scelti tra personalità di chiara fama professionale tra coloro che abbiano in passato rivestito la qualifica di Presidenti dell’Associazione. Il Collegio Arbitrale è chiamato ad esprimere un giudizio definitivo in caso di espulsione di un associato deliberata dal Consiglio Direttivo, su ricorso dell’associato stesso.

Articolo 11 – Bilancio e rendiconto

L’evento scientifico  annuale si tiene nel mese di novembre o febbraio. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12 – Scioglimento dell’associazione

L’associazione potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea degli associati.

In tal caso verranno nominati dall’Assemblea uno o più liquidatori che predisporranno un bilancio finale, con l’intesa comunque che tutti gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti in identico e analogo settore.

Articolo 13 – Modifiche allo statuto

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell’assemblea degli associati assunta con le maggioranze di cui all’articolo 9 (nove) del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre un regolamento interno disciplinante gli aspetti scientifico-organizzativi dell’associazione da sottoporre all’Assemblea dei soci.